Il tetto che un fondo armonizzato non puo' superare sull'esposizione verso un singolo emittente.
La soglia oltre la quale un organismo di investimento collettivo in valori mobiliari non puo' spingere l'esposizione verso un unico soggetto. La disciplina europea fissa un limite base del 5 per cento degli attivi in strumenti emessi dallo stesso corpo, con deroghe definite.