Pensione

Prestazione Pensionistica Complementare

L'erogazione finale del montante accumulato in un fondo pensione al raggiungimento dei requisiti pensionistici, sotto forma di capitale, rendita vitalizia o combinazione delle due.

La prestazione pensionistica complementare è l'erogazione che un aderente riceve da un fondo pensione al raggiungimento dei requisiti per il pensionamento (generalmente coincidenti con la maturazione del diritto alla pensione obbligatoria pubblica, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari). A differenza del montante previdenziale, che rappresenta il capitale accumulato in un dato momento, la prestazione è l'atto di erogazione effettiva di quel capitale, che può assumere tre forme: capitale (fino a un massimo del 50% del montante, salvo eccezioni per posizioni di importo contenuto), rendita vitalizia periodica erogata fino al decesso, oppure una combinazione delle due. La prestazione è soggetta a un'imposta sostitutiva che va dal 15% al 9%, in funzione degli anni di partecipazione al sistema di previdenza complementare (riduzione dello 0,30% per ogni anno oltre il quindicesimo), calcolata sulla parte del montante che ha beneficiato di deduzione fiscale al versamento. Per gli iscritti a un fondo pensione prima del 2007, si applica un meccanismo di pro-rata che distingue la quota di montante maturata fino al 2006 (regole fiscali previgenti) da quella successiva (meccanismo 15%-9%). Esiste anche una forma di erogazione anticipata specifica, la RITA (Rendita Integrativa Temporanea Anticipata), disponibile a determinate condizioni legate alla cessazione dell'attività lavorativa e alla vicinanza al pensionamento, che beneficia dello stesso meccanismo di aliquota decrescente anche per la quota di montante maturata prima del 2007, a differenza della prestazione ordinaria a scadenza naturale. Chi ha aderito a più fondi pensione in momenti diversi della propria carriera può cumulare gli anni di partecipazione ai fini del calcolo dell'aliquota applicabile, anche se il montante non è mai stato riscattato integralmente da un fondo all'altro: l'anzianità utile può fare riferimento anche alla data di prima adesione a un fondo precedente non interamente riscattato, un dettaglio chiarito dall'Agenzia delle Entrate che può risultare vantaggioso per chi ha una storia contributiva frammentata tra più fondi nel corso della carriera lavorativa. La scelta tra capitale e rendita al momento della prestazione non è guidata da un vantaggio fiscale differenziale, essendo l'aliquota identica per entrambe le forme, ma da considerazioni sul rischio di longevità e sulla flessibilità di gestione desiderata: la rendita elimina il rischio di esaurire il capitale, il capitale offre maggiore controllo autonomo sulle proprie disponibilità future.

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