Quadro RW
Sezione del Modello Redditi in cui si dichiarano gli investimenti e le disponibilità finanziarie detenute all'estero, base di calcolo per l'IVAFE.
Il quadro RW è la sezione del Modello Redditi Persone Fisiche dedicata al monitoraggio fiscale delle attività detenute all'estero da soggetti fiscalmente residenti in Italia: conti titoli presso broker esteri, conti correnti in banche estere, partecipazioni in società estere non quotate e altre disponibilità finanziarie o patrimoniali fuori dal territorio italiano. Ha una duplice funzione: da un lato consente all'Agenzia delle Entrate di monitorare gli investimenti esteri dei contribuenti italiani, indipendentemente dal fatto che generino o meno un'imposta dovuta; dall'altro è la base di calcolo per la determinazione dell'IVAFE, l'imposta patrimoniale sulle attività finanziarie estere. La compilazione richiede di indicare il valore delle attività a inizio e fine anno (o alla data di apertura/chiusura del rapporto), utilizzato poi per calcolare l'imposta dovuta tramite Modello F24. L'obbligo di compilazione può venire meno se il broker estero ha nominato un rappresentante fiscale in Italia che agisce da sostituto d'imposta, gestendo direttamente gli adempimenti per conto dell'investitore, in modo analogo a un intermediario italiano in regime amministrato. L'omessa compilazione comporta sanzioni dal 3% al 15% del valore non dichiarato per anno di omissione. Dal 2017, lo scambio automatico di informazioni tra le autorità fiscali dei Paesi aderenti al Common Reporting Standard (CRS) permette all'Agenzia delle Entrate di ricevere direttamente dai Paesi esteri i dati sui conti detenuti da residenti italiani, rendendo l'omissione rilevabile anche a distanza di anni. Il quadro RW va compilato indipendentemente dal fatto che l'attività estera generi o meno un'imposta dovuta: anche un conto corrente sotto la soglia di 5.000 euro che esenta dal versamento IVAFE può comunque richiedere la dichiarazione ai soli fini del monitoraggio fiscale, un aspetto spesso frainteso da chi presume che nessuna imposta dovuta significhi nessun obbligo dichiarativo. L'obbligo di compilazione può venire meno se il broker estero ha nominato un rappresentante fiscale in Italia che agisce da sostituto d'imposta, gestendo direttamente gli adempimenti per conto dell'investitore in modo analogo a un intermediario italiano in regime amministrato: verificare questa condizione prima di aprire un conto presso un broker estero, non dopo, evita di scoprire l'onere dichiarativo solo al momento della dichiarazione dei redditi. Il quadro RW riguarda esclusivamente le attività detenute all'estero: gli strumenti finanziari detenuti presso intermediari italiani in regime amministrato non vi rientrano, poiché l'intermediario stesso agisce già come sostituto d'imposta per l'imposta di bollo e le imposte sui redditi, senza alcun adempimento dichiarativo aggiuntivo richiesto all'investitore.