Fiscalità

PIR — Piano Individuale di Risparmio

Contenitore fiscale che esenta totalmente dall'imposta sulle plusvalenze se mantenuto almeno 5 anni, con vincoli di composizione a favore di imprese italiane ed europee.

Il PIR (Piano Individuale di Risparmio a lungo termine) è uno strumento fiscale introdotto dalla Legge 232/2016, con l'obiettivo di canalizzare il risparmio delle famiglie italiane verso le imprese italiane ed europee, in cambio di un'esenzione fiscale significativa. Se mantenuto per almeno cinque anni, le plusvalenze, i dividendi e gli altri proventi generati dagli strumenti detenuti nel PIR sono interamente esenti dall'imposta sostitutiva del 26% (o 12,5% per i titoli di Stato), ed è esente anche l'imposta di successione sulle somme investite. I limiti di investimento sono di 40.000 euro annui e 200.000 euro complessivi per persona fisica, con l'obbligo di investire almeno il 70% del portafoglio in imprese italiane o europee con stabile organizzazione in Italia, di cui almeno il 25% in PMI non incluse nel FTSE MIB. Ogni persona può avere un solo PIR alla volta: aprirne un secondo mentre il primo è ancora attivo fa perdere i benefici fiscali su entrambi. Se il piano viene disinvestito prima dei cinque anni, l'esenzione decade retroattivamente e le plusvalenze tornano tassabili con le aliquote ordinarie. Il vincolo di composizione a favore di imprese italiane e PMI introduce nel PIR un livello di concentrazione geografica e dimensionale superiore a quello di un portafoglio globale diversificato in ETF, un compromesso che va sempre soppesato rispetto al beneficio fiscale atteso. Esiste anche una variante, il PIR alternativo, con limiti di investimento molto più elevati ma vincolata a strumenti meno liquidi, generalmente riservata a patrimoni significativi tramite fondi di investimento alternativi o polizze dedicate. I PIR sono offerti da banche, SIM e società di gestione del risparmio sotto forma di conti titoli dedicati o polizze assicurative a contenuto finanziario: oltre alla presenza dei requisiti di legge, uguali per tutti i prodotti conformi, la scelta tra le diverse offerte disponibili dovrebbe considerare i costi di gestione applicati, che possono variare significativamente ed erodere gran parte del vantaggio fiscale su orizzonti temporali medi se particolarmente elevati. Una volta superata la soglia dei cinque anni di detenzione, non c'è alcun vantaggio fiscale aggiuntivo nel ritardare ulteriormente il prelievo: l'esenzione resta comunque al 100% indipendentemente da quanto a lungo si attende oltre quel termine, per cui la scelta del momento del prelievo può basarsi su considerazioni diverse dalla fiscalità, come la diversificazione residua desiderata nel proprio portafoglio complessivo. A differenza di altri strumenti previdenziali con vincoli assoluti di illiquidità, un PIR può essere disinvestito in qualsiasi momento senza un blocco formale del capitale: la conseguenza di un disinvestimento anticipato è unicamente la perdita retroattiva del beneficio fiscale, non l'impossibilità di accedere alla liquidità in caso di reale necessità.

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